Nessun rinnovo della licenza NCC senza nuova gara

Nessun rinnovo della licenza NCC senza nuova gara

Pubblichiamo volentieri un articolo del sole 24 ore segnalato da un attento lettore. Di seguito il testo integrale.
.................. "L'obbligo di gara vale anche per il settore del servizio di noleggio con conducente ed autovettura non di linea. La tutela della concorrenza e della par condicio, imposta anche dai principi comunitari, è garantita dall'articolo 8, comma 1, della legge 21/1992, che subordina il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di apposita procedura concorsuale. Con la decisione n. 3779/2016, il Consiglio di Stato applica la norma e sottolinea che non possono essere prorogate le autorizzazioni, rilasciate senza gara, e scadute.

Evidenza pubblica
Il procedimento di gara costituisce momento imprescindibile dell'attività contrattuale pubblica ogni volta che l'Amministrazione, pur in assenza di una sua controprestazione, offra un'opportunità di guadagno a un soggetto operante sul mercato. Infatti l'agire della Pa è vincolato al perseguimento del fine pubblico. L'evidenza pubblica ha la funzione di rendere conoscibili le ragioni poste alla base della decisione di stipulare il contratto, nonché le modalità ed i criteri con cui è stato selezionato il contraente privato, così da consentire l'esercizio del sindacato esterno di legittimità.

La regola generale della evidenza pubblica vale per la conclusione di contratti pubblici di servizi, forniture e lavori e si ritrova già nell'articolo 12 della legge 241/1990 che impone di rendere pubblica la possibilità di ottenere un vantaggio, inteso in senso ampio, materiale e valutabile economicamente. Ci deve essere comunque una previsione ex lege che consenta alla Pa di riconoscere tale vantaggio (articolo 97 della Costituzione).


Per tale ragione non sfugge alla selezione neanche il rilascio delle autorizzazioni in questione. Nella fattispecie il Comune di Battipaglia ha negato a una società cooperativa il nulla osta alla prosecuzione dell'attività non essendo rinnovabili, per una invalidità originaria, le autorizzazioni per il noleggio con conducente. Esse infatti erano state emesse in assenza del presupposto legittimante del preventivo espletamento della apposita procedura concorsuale, in violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 21/1992. Quest'ultima norma è stata confermata dall'articolo 1 del Dl 1/2012 che sottrae al proprio ambito oggettivo di applicazione i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea.
Secondo i giudici è irrilevante il fatto che, allo spirare del quinquennio, non sia stato adottato un provvedimento di interdizione del servizio di noleggio. È illegittima una proroga per silentium dell'autorizzazione in mancanza di una specifica previsione e perché contrastante con l'obbligo di gara, sancito dall'articolo 8, comma 1, della legge 21/1992. Non soccorre neanche l'istituto del silenzio assenso, che non è previsto al riguardo da nessuna norma. Il noleggio, oltre il quinquennio di efficacia dei titoli, non si trasforma in attività a tempo indeterminato.

Le fonti
L'articolo 8, comma 1, della legge 21/1992 è norma imperativa che non può essere derogata da fonti secondarie. Nella fattispecie non poteva applicarsi l'articolo 17, comma 1, del regolamento regionale tipo, che prescriveva la durata illimitata delle autorizzazioni, subordinata alla vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale. Si trattava di una disposizione valida solo nelle more dalla adozione della disciplina comunale, e concernente solo il veicolo. Rilevava invece l'apposito regolamento comunale che, seppure adottato dopo quello regionale, escludeva la durata sine die delle autorizzazioni."

Autore: Maria Luisa Beccaria 
Fonte:  Il Sole 24 ore